L’Attestato di Prestazione Energetica (APE) è un documento che definisce innanzitutto le prestazioni energetiche degli edifici, e in secondo luogo, i possibili interventi migliorativi più convenienti dal punto di vista economico ed energetico. Dal punto di vista del cittadino, l’APE è uno strumento di conoscenza delle prestazioni dell’edificio in caso di acquisto o locazione di un edificio. In particolare l’APE contiene il fabbisogno di energia annuale per il riscaldamento, il raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e, per edifici non residenziali, anche per l’illuminazione e tutti i sistemi di trasporto di persone, quali ascensori e scale mobili.
Di seguito vengono riportate le anteprime delle prime due pagine dell’APE, con la spiegazione di tutti i campi che lo compongono per una chiara comprensione di ciò che viene descritto nel documento.
Quando è necessario
L’APE è necessario per edifici di nuova costruzione, indispensabile per ottenere il permesso di costruzione, e per edifici esistenti, in caso di compravendita o contratti di locazione. Sono assimilati ad edifici di nuova costruzione anche gli edifici sottoposti a demolizione, ricostruzione o ampliamento di edifici esistenti con nuovi volumi climatizzati, per un minimo del 15% del volume climatizzato o di 500 metri cubi. Nel caso l’edificio abbia già un APE e non siano stati svolti nuovi lavori di ristrutturazione che ne abbiano modificato la classe energetica non è necessario produrre un nuovo APE. Infine, l’APE è obbligatorio qualora vengano svolti lavori di ristrutturazione importante, su elementi dell’involucro esterno la cui superficie complessiva sia superiore al 25% dell’intero involucro dell’edificio. L’APE, infine, è necessario per accedere da incentivi economici per la ristrutturazione edilizia.
Interventi migliorativi
Nella seconda pagina dell’APE il soggetto che redige il documento indica delle raccomandazioni per possibili interventi di ristrutturazione importante o, in caso minore, di riqualificazione energetica. Poiché entrambi gli interventi hanno un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio durante l’uso, è importante che venga indicata la classe energetica raggiungibile con l‘intervento e il tempo di ritorno dello stesso, i quali sono due indici fondamentali per stabilire la bontà o meno di un intervento. In caso di approfondimento, è possibile rivolgersi ad un esperto per ottenere una diagnosi energetica più dettagliata, contenente ulteriori indici economici, soprattutto nel caso di ristrutturazioni rilevanti.
Chi redige l’APE
L’APE viene redatto da un tecnico certificatore, che corrisponde ai requisiti di legge (DPR 16 aprile 2013, n. 75). Il soggetto certificatore deve avere le seguenti caratteristiche:
Informazioni importanti
L’APE va richiesto dal costruttore, nel caso di nuovi edifici, e dal proprietario o dal possessore dell’immobile, nel caso di edifici esistenti. Il soggetto che redige l’APE è obbligato ad eseguire un sopraluogo per acquisire i dati necessari alla redazione dell’APE. Inoltre la collaborazione del richiedente è fondamentale per definire i dati relativi al funzionamento e alla gestione d’uso dell’edificio.
Validità del documento
Il documento è valido 10 anni.
Esso però deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la classe energetica dell’edificio. Occorre inoltre allegare all’APE i libretti d’impianto con i relativi controlli di manutenzione secondo il DPR 74/2013. In mancanza di tali documenti, la validità dell’APE decade il 31 dicembre dell’anno successiva a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata.
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